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Sopraelevazione in condominio

Così recita l'articolo 1127 del codice civile:

l proprietario dell'ultimo piano dell'edificio può elevare nuovi piani o nuove fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal titolo. La stessa facoltà spetta a chi è proprietario esclusivo del lastrico solare.
La sopraelevazione non è ammessa se le condizioni statiche dell'edificio non la consentono .
I condomini possono altresì opporsi alla sopraelevazione, se questa pregiudica l'aspetto architettonico dell'edificio ovvero diminuisce notevolmente l'aria o la luce dei piani sottostanti .
Chi fa la sopraelevazione deve corrispondere agli altri condomini un'indennità pari al valore attuale dell'area da occuparsi con la nuova fabbrica, diviso per il numero dei piani, ivi compreso quello da edificare, e detratto l'importo della quota a lui spettante . Egli è inoltre tenuto a ricostruire il lastrico solare di cui tutti o parte dei condomini avevano il diritto di usare.

Cosa si intende per nuovi piani o nuove fabbriche? Il recupero dei sottotetti rientra in questa categoria? La semplice modifica di un sottotetto può essere considerata sopraelevazione?

Una risposta ha cercato di fornirla la Cassazione a sezioni unite, con la sentenza n.16794/2007, chiarendo che si è in presenza di sopraelevazione ex art. 1127 c.c., laddove non ci si limiti a modificazioni soltanto interne contenute negli originari limiti del fabbricato, anche se già con la sentenza 1498/1998, la stessa Cassazione aveva affermato il caso in cui “non ci si limiti alle modificazioni interne del sottotetto nell’ambito dei limiti strutturali originari del fabbricato, ma ci si adoperi nel superamento di tali limiti strutturali attraverso l’innalzamento dell’originaria altezza dell’edificio e lo spostamento in alto della copertura del fabbricato”.

L'orientamento della Cassazione non è però stato univoco. Infatti la sentenza 6643 del 22 maggio 2000, considerando dei lavori di innalzamento di circa 60 centimetri dalla falda del tetto e dei soffitti, ha ritenuto la sopralevazione sussistente per il caso di costruzione di uno o più nuovi piani, sopra l'ultimo piano dell'edificio, indipendentemente dal rapporto dell'altezza, contrasto da non sottovalutare, specie nel periodo particolare del recupero dei sottotetti.

Per ovviare a questa diversità di vedute, la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite.

Cosa intende la legge per ultimo piano?

Nelle case dove è presente il tetto, l'ultimo piano da considerare non è il piano normale, bensì il sottotetto. Ciò significa che il diritto a sopraelevare spetta ai proprietari di soffitti, solai e abbaini e non ai proprietari del piano sottostante. Se l'ultimo piano appartiene a più condomini, ognuno potrà sopraelevare solo nella colonna d'aria  soprastante la porzione di proprietà esclusiva, anche singolarmente.

 

 

 

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