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Tenuità del fatto

La Corte di Cassazione: “La tenuità del fatto ha applicazione retroattiva”

Com’è noto, il decreto legislativo 28 del 2015 ha introdotto nel Codice penale l’art 131 bis, relativo alle ipotesi di improcedibilità per tenuità del fatto, dando di fatto vita ad un intenso dibattito dottrinale che inizia ora ad arricchirsi anche di pronunce giurisprudenziali, finalizzate ad individuarne con precisione ambito di applicazione e caratteristiche.
E’ di questi giorni, ad esempio, la sentenza n. 15449 depositata il 15 aprile 2015, con cui la Corte di Cassazione ha stabilito l’applicazione retroattiva di tale nuova disciplina, introdotta alcune settimane or sono. I giudici sono pervenuti a tale statuizione partendo dal presupposto che, in assenza di una specifica disciplina transitoria, la non punibilità per particolare tenuità del fatto è da considerarsi retroattiva e, dunque, va applicata anche ai procedimenti in corso alla luce del generale principio del favor rei, secondo cui nessuno può essere assoggettato ad una sanzione per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce più una violazione punibile. Diversamente, nelle ipotesi in cui la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscano sanzioni di entità diversa, troverebbe applicazione la legge più favorevole, a meno che non si tratti di procedimenti divenuti definitivi.

Ciò premesso, vale la pena di mettere nuovamente in evidenza le principali novità di tale riforma: è stata infatti introdotta una ipotesi di non punibilità per determinate tipologie di reato,  punite con la pena detentiva non superiore ai cinque anni. Naturalmente, la concreta applicazione della nuova normativa è subordinata al riconoscimento della “tenuità del fatto” posto in essere dal reo, di guisa che la stessa non troverà automatica applicazione in tutti i casi ma unicamente per quelle ipotesi in cui, concretamente, la condotta ed il danno cagionato alla persona offesa siano tali da giustificarne l’archiviazione. Resta salva, comunque, la possibilità per la vittima del reato di poter presentare opposizione alla richiesta di archiviazione, entro 10 giorni dalla stessa, ponendo in evidenza tutti gli elementi di fatto e di diritto in base ai quali dimostrare la “rilevante” portata offensiva della condotta posta in essere dal soggetto attivo, tale da giustificarne una valutazione processuale. Ma quali sono – in concreto – i reati rientranti in tale nuova evoluzione normativa? L’elenco, com’è logico attendersi, è davvero lungo e composto da oltre un centinaio di fattispecie incriminatrici; tra queste, vale la pena soffermarsi su alcune ipotesi afferenti a comportamenti puniti poiché espressione di un particolare allarme sociale, come ad esempio l’abbandono di persone minori o incapaci (art.591 c.p. co.1), l’abusivo esercizio di una professione (art 348), l’abuso d’ufficio (art.323 c.p.), l’accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art.615 ter), l’appropriazione indebita (art.646 c.p.), gli atti persecutori (stalking) – (art.612 bis co.1), il reato di corruzione (art-318 c.p.), il favoreggiamento tanto reale quanto personale (art-378 c.p. e art.379 c.p.) il furto (art.624 c.p.), la minaccia (art. 612 c.p.), l’omicidio colposo (art.589 c.p. co.1), la rissa (art.588 c.p.), la truffa (art.640 c.p.), la violazione di domicilio (art.614 c.p.) ed, infine, il reato di violenza privata (art.610 c.p.).

Sarà interessante, in conclusione, verificare dunque il comportamento degli operatori di giustizia, giudici e pubblici ministeri, nei prossimi mesi, dal momento che la previsione di tali reati ha la finalità di garantire l’equilibrio e la pace “sociale” grazie alla repressione di comportamenti genericamente ritenuti ingiusti dalla collettività. A parere di chi scrive l’applicazione di tale nuova novella andrebbe bilanciata, infatti, con la possibile e giustificabile tentazione di ricorrere alla “giustizia fai da te”, da parte di cittadini esasperati e perfettamente consapevoli di non poter più contare sulla certezza della pena, in merito a determinate ipotesi.

 

 

LA NON PUNIBILITA' PER PARTICOLARE TENUITA' DEL FATTO

E’ ufficialmente entrato in vigore il regime di tenuità del fatto, così come enunciato nel decreto legislativo 28/2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 18 marzo.

Arriva così una delle novità più discusse per la punibilità nei confronti dei reati cosiddetti lievi, mentre, proprio ieri, il Senato ha dato il proprio via libera alla legge anticorruzione, che inasprisce le pene per chi commette reati legati alla pubblica amministrazione, ripristinando il falso in bilancio fino a cinque anni.

E proprio quella dei cinque anni è la soglia al di sotto della quale è oggi applicabile il criterio di tenuità del fatto, mirato a ridurre l’obbligatorietà dell’azione penale da parte del pubblico ministero, limitandola a quei casi più gravi che necessitano di esame in aula e dibattimento per essere adeguatamente valutati e sviscerati.

Di fronte al perdurare di una lentezza cronica del sistema di giustizia, insomma, il legislatore ha voluto concedere un ulteriore strumento per chiudere in fretta i fascicoli meno penalmente rilevanti, mantenendo, per le parti offese, la possibilità di rivalersi in sede civile.

Questa scelta, poi, non ha mancato di generare allarme nella popolazione, che ha temuto di andare incontro a una depenalizzazione generale per reati come il maltrattamento di animali, la rapina, o lo stalking e così via, tutti comportamenti che, per le pene previste, ricadrebbero teoricamente nei criteri per lo stop definito dal decreto legislativo in oggetto.

In sede di esame parlamentare, però, si sono posti i paletti sull’esercizio del principio di tenuità del fatto, che non deve tenere conto di atti di particolare violenza o gravità, oppure nel caso siano reiterati pur nella lievità del comportamento.

Va comunque sottolineato che, in sede di stesura del decreto, si è preferito non escludere in maniera esplicita nessun tipo di reato, il che ammette il ricorso alla tenuità del fatto anche per delitti al pari di violenza privata, minaccia, violenza, truffa o appropriazione indebita.

In generale vengono comprese nel novero di reati coinvolti nell’archiviazione da parte degli inquirenti, le accuse per reati contro la fede pubblica, contro l’incolumità pubblica, contro l’ordine pubblico, contro l’amministrazione della giustizia e contro la pubblica amministrazione.

Elenco completo dei reati inclusi nella tenuità del fatto:

Quali sono i reati che non prevederanno il carcere

– Abbandono di persone minori o incapaci – art.591 c.p. co.1

– Abusivo esercizio di una professione – art 348

– Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina – art.571 c.p.

– Abuso d’ufficio – art.323 c.p.

– Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico – art.615 ter

– Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali. Sabotaggio – art.508 c.p.

- Adulterazione o contraffazione di cose in danno della pubblica salute – art.441 c.p.

– Appropriazione indebita – art.646 c.p.

– Arresto illegale – art.606 c.p.

– Assistenza agli associati (anche mafiosi) – art.418 co.1 c.p.

– Attentato a impianti di pubblica utilità – art.420 c.p.

– Attentati alla sicurezza dei trasporti – art.432 c.p.

– Atti osceni – art.527 c.p.

– Atti persecutori (stalking) – art.612 bis co.1

– Commercio o somministrazione di medicinali guasti – art.443 c.p.

– Commercio di sostanze alimentari nocive – art.444 c.p.

– Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari – art.517 quater

– Corruzione di minorenne – art.609 quinquies co.1 c.p.

– Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi – art.434 co.1 c.p.

– Corruzione – art-318 c.p.

– Danneggiamento – art.635 c.p.

– Danneggiamento a seguito d’incendio – art.423 c.p.

– Danneggiamento seguito da inondazione,frana valanga – art.427 co.1 c.p.

– Danneggiamento di informazioni e programmi informatici – art.635 bis c.p.

– Danneggiamento di sistemi informatici o telematici – art.635 quater c.p.

– Detenzione di materiale pornografico – art.600 quater c.p.

– Deviazione di acque e modifiche dello stato dei luoghi – art.632 c.p.

– Diffamazione – art. 595 c.p.

– Divieto di combattimento tra animali – art.544 quinquies

– Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza – artt.392-393 c.p.

– Evasione – art 385 c.p.

– Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti – art.435 c.p.

– False informazioni al P.M. – art.371 bis

– Falsità materiale del P.U. – art.477 c.p.

– Favoreggiamento personale – art-378 c.p.

– Favoreggiamento reale art.379 c.p.

– Frode informatica – art.640ter co.1-2 c.p.

– Frode in emigrazione art.645 c.p.co.1

– Frode nelle pubbliche forniture – art.356

– Frode processuale – art.374 c.p.

– Frodi contro le industrie nazionali – art.514 c.p.

– Frode nell’esercizio del commercio – art.515 c.p.

– Furto – art.624 c.p.

– Gioco d’azzardo – art.718-719 c.p.

– Impiego dei minori nell’accattonaggio – art.600 octies c.p.

– Incesto – art.564 1 co. C.p.

– Inadempimento di contratti di pubbliche forniture art.355 c.p.

– Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato – art 316 ter

– Ingiuria – art.594 c.p.

– Ingresso abusivo nel fondo altrui – art.637 c.p.

– Insolvenza fraudolenta – art.641 c.p.

– Interferenze illecite nella vita privata – art. 615 bis

– Interruzione di pubblico servizio – art.331 c.p.

– Intralcio alla giustizia – art.377 c.p.

– Introduzione nello Stato e commercio di prodotti falsi – art.474 c.p.

– Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui – art.636 c.p.

– Invasione di terreni o edifici – art.633 c.p.

– Istigazione a delinquere – art.414 c.p.

– Istigazione a disobbedire alle leggi – art.415 c.p.

– Lesione personale – art.582 c.p.

– Lesioni personali colpose art.590 c.p.

– Maltrattamento di animali – art.544 ter

– Malversazione a danno dei privati – art.315 c.p.

– Malversazione a danno dello Stato – art.316 bis

– Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice – art.388 c.p.

– Manovre speculative su merci – art.501 bis c.p.

– Millantato credito – art.346 c.p.

– Minaccia – art. 612 c.p.

– Occultamento di cadavere – art.412 c.p.

– Oltraggio a P.U. – art.341 bis

– Oltraggio a un magistrato in udienza art.343 c.p.

– Omessa denuncia di reato da parte del P.U. – art.361

– Omicidio colposo – art.589 c.p. co.1

– Omissione di referto – art.365 c.p.

– Omissione di soccorso – art. 593 c.p.

– Patrocinio o consulenza infedele – art.380 c.p.

– Peculato mediante profitto dell’errore altrui – art.316 c.p.

– Percosse – art. 581 c.p.

– Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi – art.497 bis co.1.

– Procurata evasione – art.386 co.1

– Procurata inosservanza di pena – art.390 c.p.

– Resistenza a P.U. – art. 337 c.p.

– Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio – art.501 c.p.

– Rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro – art.437 c.p.

– Rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio – art.326 c.p.

– Rivelazione di segreti inerenti ad un procedimento penale – art.379 bis

– Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione – art.328 c.p.

– Rissa – art.588 c.p.

– Simulazione di reato – art.367 c.p.

– Sostituzione di persona – art.494 c.p.

– Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro – art.334 c.p.

– Sottrazione di persone incapaci – art.574 c.p.

– Sottrazione e trattenimento di minori all’estero – art.574 bis

– Stato d’incapacità procurato mediante violenza – art. 613 c.p.

– Traffico d’influenze illecite – art.346 bis

– Truffa – art.640 c.p.

– Turbata libertà degli incanti – art.353

– Turbativa violenta del possesso di cose immobili – art.634 c.p.

– Usurpazione di funzioni pubbliche – art.347

– Uccisione di animali – art.544 bis

– Uccisione o danneggiamento di animali altrui – art.638 c.p.

– Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine – art.516 c.p.

– Vilipendio delle tombe – art.408

– Vilipendio di cadavere – art.410 co.1

– Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza – art 616 c.p.

– Violazione di domicilio art.614 c.p.

– Violazione di domicilio commessa dal P.U. – art. 615 c.p.

– Violazione di sepolcro – art.407 c.p.

– Violazione di sigilli art.349

– Violazione degli obblighi di assistenza familiare – art.570 c.p.

– Violenza o minaccia a P.U. art.336 c.p.

– Violenza privata – art.610 c.p.

– Violenza o minaccia per costringere taluno a commettere un reato – art.611 c.p.

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