L'articolo 392 codice penale punisce chiunque,
al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa ragione da sé medesimo, mediante violenza sulle cose. La pena prevista è la multa fino a 516 euro.
Un gestore di un residence è stato giudicato dalla Corte di Cassazione colpevole del reato di cui al superiore articolo, avendo staccato la corrente al condomino moroso, confermando così le sentenze di primo e secondo grado.
Tutto ha inizio nel 2009 quando il gestore del residence aveva staccato la derivazione della corrente elettrica di una unità abitativa appartenente ad un condomino che non aveva provveduto al pagamento delle utenze condominiali.
Nel ricorso viene fatto presente che il giudice non aveva tenuto conto della circostanza documentata in sede d’appello riguardo il fatto che l’amministratore del residence aveva comunicato al condomino di avere dato incarico ad un tecnico per staccare l’energia elettrica dal suo alloggio e che pertanto l’imputato avrebbe agito soltanto come mero esecutore di direttive adottate dalla Società. Tale aspetto non è stato considerato determinante perché per costante giurisprudenza il soggetto attivo dell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni può essere anche colui che eserciti un diritto, pur non avendone la titolarità, ma agendo per conto del titolare.
E’ opportuno ricordare che i presupposti dell’esercizio arbitrario previsto dall’articolo 392 cp sono il dolo generico che è la volontà e coscienza di farsi ragione da sé pur potendo ricorrere al giudice, ed il dolo specifico che è rappresentato dalla volontà di esercitare un preteso diritto nel convincimento che ciò sia legittimo. La colpevolezza risulta rafforzata dalla circostanza che il ricorrente si occupava costantemente delle riscossioni e quindi nel momento del distacco era ben consapevole di esercitare un diritto con la coscienza che l’oggetto della pretesa competesse alla società.
E così la VI Sezione della Cassazione Penale con sentenza n.47276/2015 ha respinto il ricorso.