Ingiuria, diffamazione, calunnia
Commette il reato di ingiuria (art. 594 c.p.) chi offende l'onore o il decoro di una persona presente, ed è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 516,46.
Commette invece il reato di diffamazione (art. 595 c.p.) chi offende l'altrui reputazione in assenza della persona offesa. In questo caso la pena è della reclusione fino ad un anno e della multa fino a € 1032,91.
Dall'ingiuria e dalla diffamazione deve distinguersi il reato di calunnia (art. 368 c.p.) che si ha quando taluno, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad altra Autorità che abbia l'obbligo di riferire all'Autorità giudiziaria, incolpa di un reato una persona che egli sa essere innocente, oppure simula a carico di una persona le tracce di un reato. Per il reato di calunnia la pena è della reclusione da due a sei anni, salvo i casi di aggravante. La giurisprudenza ha chiarito che non è necessario che sia iniziato un procedimento penale a carico della persona offesa dal reato, essendo sufficiente la mera potenzialità che un tale procedimento si avvii.
Minaccia, violenza privata
Chiunque minaccia ad altri un danno ingiusto è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a € 51,65 (art. 612 c.p.). La pena è della reclusione fino ad un anno e si procede d'ufficio, se la minaccia è grave o è commessa con armi, da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico , o valendosi della forza intimidatrice derivante da associazioni segrete, o da più di cinque persone riunite, mediante l'uso di armi, o da più di dieci persone anche senza l'uso di armi.
Commette invece il reato di violenza privata (art. 610 c.p.) chi, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare, od omettere qualche cosa. La pena prevista è della reclusione fino a quattro anni.
Percosse, lesioni
Commette il reato di percosse (art. 581 c.p.) chiunque perquote taluno, se dal fatto non deriva un pregiudizio all'integrità fisica o mentale della persona offesa. La pena è della reclusione fino a sei mesi o della multa fino a € 309,87.
In caso invece taluno procuri una lesione personale, dalla quale derivi un pregiudizio all'integrità fisica o mentale della persona offesa, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni (art. 582 c.p.).
Se il pregiudizio ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna circostanza aggravante, il delitto è punibile a querela della persona offesa.
La lesione personale è considerata grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:
- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.
La lesione personale è considerata gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:
- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.
Furto, appropriazione indebita, ricettazione
L'art. 624 c.p. (Furto) prevede che chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 154 euro a 516 euro.
Il furto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più circostanze aggravanti.
Chiunque compie il reato di furto mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 309 euro a 1.032 euro.
Alla stessa pena soggiace chi compie il furto, sottraendo la cosa mobile a chi la detiene strappandola di mano o di dosso alla persona.
La legge prevede inoltre che, ove ricorrano le seguenti specifiche circostanze aggravanti, la pena per il reato è della reclusione da uno a sei anni e della multa da 103 euro a 1.032 euro:
- se il colpevole, per commettere il furto, si introduce o si trattiene in un edificio o in un altro luogo destinato ad abitazione;
- se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento;
- se il colpevole porta indosso armi o narcotici, senza farne uso;
- se il furto è commesso con destrezza;
- se il furto è commesso da tre o più persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o d'incaricato di un pubblico servizio;
- se il furto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande;
- se il furto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza;
- se il furto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.
Se concorrono due o più delle circostanze prevedute dai numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra circostanza aggravante comune, la pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da 206 euro a 1.549 euro.
Alcune ipotesi di furto sono perseguibili a querela di parte, e si applica la pena della reclusione fino a un anno oppure la multa fino a 206 euro. Tali ipotesi si verificano:
- se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita;
- se il furto è commesso su cose di tenue valore, per provvedere a un grave ed urgente bisogno;
- se il furto consiste nello spigolare, rastrellare o raspollare nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente del raccolto.
Si configura invece il reato di appropriazione indebita (art. 646 c.p.) quando taluno, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria del denaro o della cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso (da intendersi come mera detenzione). Questo reato è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 1.032 euro.
Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata. Si procede d'ufficio, se ricorrono talune specifiche aggravanti.
Diverso è ancora il caso della ricettazione (art. 648 c.p.) che si configura quando taluno, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare. Questo reato è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro.
La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità.
Il reato di ricettazione si configura anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.