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Comuni e servizio idrico integrato

Corte Costituzionale, 12/3/2015 n. 32

Sull'illeg.cost. di una dispos. reg, che attribuisce ai Comuni, già appartenenti alle Com. montane e con pop. inferiore o uguale a tremila residenti, ferma restando la loro partecipazione all'ATO, la facoltà di gestire autonomamente il SII.

 

 

Incarichi dirigenziali soggetti esterni all'amministrazione

TAR Lazio, sez. I ter, 3/3/2015 n. 3670

Ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali, l'art. 19 del D.Lgs. n.165/2001, stabilisce che gli incarichi dirigenziali a soggetti esterni all'Amministrazione possono essere conferiti: - fornendone esplicita motivazione; - rendendo conoscibili al personale interno (mediante pubblicazione dell'avviso) il numero, la tipologia e i criteri per l'affidamento degli incarichi; - dopo aver accertato che la professionalità richiesta non sia rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione. L'impossibilità di rinvenire professionalità nei ruoli dell'Amministrazione deve intendersi nel senso che la ricerca all'esterno deve seguire l'accertamento del possesso dei requisiti richiesti in capo a soggetti già appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione e, quindi, anche tra i funzionari direttivi di categoria D, in caso di vacanza in organico di personale dirigenziale. In questo senso depone l'uso del plurale "ruoli" sicché, la norma va riferita sia al ruolo dirigenziale (che va sondato in via principale) che a quello del personale direttivo (che va preso in considerazione in via subordinata), anche al fine di ridurre le spese dell'Amministrazione evitando, ove possibile, il ricorso a professionalità esterne, in linea con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Mobilità dei dipendenti pubblici


 

La norma, dettata dalla legge di stabilità ultima, riforma il precedente impianto già preesistente da anni e invero assai poco utilizzato e apporta modifiche imponendo il limite temporale alle amministrazioni entro cui verificare la dotazione di personale e riducendo il livello di relazioni sindacali che diventa di sola informazione preventiva.        

 

La legge di stabilità per il 2012 (ossia la legge n. 183 del 12 novembre 2011, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ultimo atto del Governo Berlusconi), interviene nuovamente, dopo le due “finanziarie” d’estate, sulle pubbliche amministrazioni, in particolare con l’art. 16 relativo alla mobilità dei dipendenti pubblici.

 

La norma è importante soprattutto per un valore forse un po’ più che simbolico: in altri casi, le raccomandazioni dell’Unione europea avevano fatto riferimento a generiche necessità di riduzione della spesa pubblica, con riferimento anche alla spesa del personale, ma non erano state così esplicite nel richiedere uno specifico intervento normativo come in questo caso in cui, sia pure tra virgolette, si è fatto esplicito riferimento alla “cassa integrazione” dei dipendenti pubblici.

Diritto di cittadinanza e reddito adeguato

Consiglio di Stato: Non può ottenere la cittadinanza chi non dimostra di avere un reddito adeguato

Nel caso di specie, il giudice d'appello amministrativo veniva adito da un cittadino pakistano il cui ricorso al TAR, promosso avverso il rigetto della propria istanza di concessione della cittadinanza per omessa dimostrazione dell'adeguatezza del reddito, veniva respinto. Il Consiglio di Stato, rilevando i presupposti per la definizione immediata della controversia, ha avuto modo di affermare che "è opinione comunemente condivisa, anche in base a giurisprudenza consolidata, che la concessione della cittadinanza italiana sia un atto connotato da una discrezionalità quanto mai estesa, tranne alcune ipotesi particolari.

 

Sul Regolamento elettorale forense

Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 735/2015, ha accolto il ricorso proposto dall’ANAI  (Associazione nazionale avvocati italiani) per la riforma dell’ordinanza cautelare del T.A.R. del Lazio, sezione prima, n. 151/2015,   concernente il nuovo regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi, ritenendo  condivisibili le censure dei ricorrenti che evidenziano il contrasto tra la disciplina dettata dalla legge n. 247 del 31 dicembre 2012 e il regolamento impugnato in merito alla tutela delle minoranze che, in un ente pubblico di carattere associativo, ben rifluiscono sui temi dell’imparzialità dell’amministrazione, di cui all’art. 97 comma 2 della Costituzione.

Ad avviso dei giudici il limite di voti (due terzi) di cui all’art. 28 comma 3 della citata legge è da considerarsi insuperabile, ferma restando la possibilità di prevedere, entro tale limite, modi di espressione delle preferenze ulteriori tese a salvaguardare le differenze di genere, come nel sistema già vagliato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 14 gennaio 2010.

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