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Durc on line

A partire dal 1° luglio 2015, INPS e INAIL hanno reso operativo il nuovo servizio “DURC On Line”, disciplinato dal DM 30 gennaio 2015. Tale servizio permette di verificare la regolarità contributiva di datori di lavoro e lavoratori autonomi con modalità telematiche e in tempo reale, e di verificare i requisiti di regolarità necessari per la fruizione di benefici normativi e contributivi ex art. 1, comma 1175, Legge n. 296/2006.

Il DURC (Documento unico di regolarità contributiva) è un certificato rilasciato dagli istituti previdenziali INPS, INAIL e Cassa edile; esso attesta: 1) la regolarità contributiva di un datore di lavoro o di un lavoratore autonomo rispetto agli Enti presso cui versa una contribuzione obbligatoria; 2) l’assenza in capo al soggetto di illeciti tali da precludergli l’accesso ad una serie di benefici e opportunità.

Il DURC online, rilasciato a seguito di una richiesta inoltrata tramite la piattaforma informatica dedicata, fornisce la certificazione di cui sopra in tempo reale, elaborando un file pdf contenente i seguenti dati:
 la denominazione o la ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale del soggetto da verificare;
 l’iscrizione all’INPS, all’INAIL ed eventualmente alle Casse edili;
 la dichiarazione di regolarità;
 il numero identificativo del documento;
 la data di effettuazione della verifica e la data di scadenza di validità del certificato (la durata di validità è pari a 120 giorni dalla data in cui si effettua la verifica di regolarità).

Il DURC online è richiesto in tutti i seguenti casi:
 ogni volta che l’attestazione di regolarità contributiva è requisito indispensabile per lo svolgimento di una determinata attività;
 qualora il soggetto concorra in una gara pubblica o debba sottoscrivere un contratto con la Pubblica Amministrazione;
 qualora il soggetto debba svolgere lavori privati in edilizia;
 qualora un creditore della Pubblica Amministrazione voglia cedere il credito;
 ai fini del rilascio dell’attestazione SOA.

Bisogna distinguere, poi, un DURC differente per modalità e usi, ossia il DURC interno. Quest’ultimo è collegato al riconoscimento di benefici normativi e contributivi e viene richiesto direttamente dall’Ente che riconosce al soggetto il beneficio o il contributo, al fine di velocizzare la procedura.

2. Soggetti che possono richiedere il DURC online
L’elenco dei soggetti autorizzati alla richiesta del DURC è rintracciabile all’art. 1 del DM 30 gennaio 2015:
 le Amministrazioni aggiudicatrici, gli organismi di diritto pubblico, gli enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, le stazioni appaltanti (individuati dall’art. 3, c. 1, lett. b), DPR n. 207/2010);
 gli organismi di attestazione SOA;
 le Amministrazioni pubbliche concedenti, anche ai sensi dell’art. 90, c. 9, DLgs n. 81/2008, in materia di verifica di idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
 le Amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari e i gestori di pubblici servizi che agiscono ai sensi del DPR n. 445/2000;
 l’impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva;
 le banche o gli intermediari finanziari in relazione alle cessioni dei crediti certificati, previa delega da parte del titolare del credito;
 chiunque abbia interesse, previa delega del soggetto da verificare.

La delega del soggetto da verificare è necessaria in tutti i casi in cui a richiedere la verifica sia un soggetto diverso dalle Pubbliche Amministrazioni, quindi banche e intermediari finanziari e anche “chiunque vi abbia interesse”.
Il modello di delega è disponibile esclusivamente sul portale INPS. La procedura prevede che il delegante rilasci la delega tramite il portale e provveda poi a registrare il delegato sul portale stesso.
La delega, dunque, dovrà essere comunicata dal delegante ai vari istituti previdenziali e conservata dal delegato, il quale esegue la verifica sotto la propria responsabilità.

È possibile richiedere il DURC online accedendo ai siti dell’INPS e dell’INAIL, inserendo il codice fiscale del soggetto da verificare e la PEC a cui inviare l’esito della verifica. L’individuazione di eventuali Casse edili viene operata dal sistema INPS.
I soggetti individuati dall’art. 1 della Legge n. 12/1979 (consulenti del lavoro e altri soggetti) sono autorizzati a svolgere la verifica di regolarità contributiva per conto dei loro assistiti, utilizzando le credenziali di accesso ai portali INPS e INAIL in loro possesso.
Le stazioni appaltanti e le SOA, d’altra parte, per poter accedere all’applicativo DURC online devono utilizzare le credenziali rilasciate loro per l’applicativo www.sportellounicoprevidenziale.it. Tale applicativo risulta ancora attivo per la richiesta di alcuni specifici tipi di DURC individuati dall’art. 9 del DM 30 gennaio 2015: DURC richiesto per i crediti certificati di una Pubblica Amministrazione, DURC richiesto per le imprese operanti nel cratere de L’Aquila ecc. Nel caso in cui, tuttavia, siano inoltrate al portale sportellounicoprevidenziale.it richieste non presenti nel suddetto art. 9, esse non saranno elaborate e dovranno essere ripresentate attraverso i portali INPS o INAIL.

 

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