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Approfondimento split payment

Proseguono i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in merito al meccanismo dello Split payment recentemente introdotto. In data 13 aprile 2015, è stata divulgata la circolare n. 15/E al fine di fornire ulteriori indicazioni in merito di adempimenti, rimborsi e sanzioni riferibili alle operazioni soggette alla scissione dei pagamenti.

La nuova circolare specifica che rientra nell’ambito di applicazione dello Split payment ogni soggetto pubblico che sia qualificabile come immediata e diretta espressione degli enti della Pubblica Amministrazione. E, dunque, per esempio:
 Commissari delegati alla ricostruzione a seguito di eventi calamitosi
 Consorzi di bacino imbrifero montano
 Consorzi interuniversitari.
Restano, invece, esclusi sotto il profilo soggettivo:
 Enti pubblici non economici autonomi rispetto alla struttura statale
 Enti previdenziali non pubblici.
Secondo i parametri dettati dalla circolare sono da considerarsi esclusi dall’applicazione dell’art. 17-ter il CONI e la Banca d’Italia.

In caso di dubbi circa l’applicabilità o meno dello Split payment ad un determinato soggetto, le possibilità a disposizione dei fornitori sono le seguenti:
 Fare riferimento all’Indice delle PA
 Attenersi alle indicazioni fornite dall’ente committente
 Inoltrare specifica istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate.

Infine, la circolare fornisce indicazioni in merito all’esclusione dal meccanismo dello Split di tutte le operazioni rese alle PA in relazione alle quali l’ente non effettua pagamenti del corrispettivo al fornitore, poiché quest’ultimo ha già nella propria disponibilità la quota che gli spetta e provvede egli stesso a trattenerla dall’importo versato alla PA (es.: servizi di riscossione delle entrate).

La circolare in esame si sofferma anche sul tema dell’applicazione dello Split payment alle fatture soggette a Reverse charge. In generale, la scissione dei pagamenti non è applicabile alle operazioni riconducibili all’ambito dell’inversione contabile. E in particolare, per quanto riguarda acquisti effettuati dalla PA con attinenza sia alla sfera commerciale sia alla sfera istituzionale, è possibile applicare il meccanismo della scissione dei pagamenti solo alla quota destinata alla sfera istituzionale (la restante quota destinata alla sfera commerciale sarà soggetta a Reverse charge).

Inoltre, non rientrano nell’ambito di applicazione dello Split payment le prestazioni rese da fornitori che applicano regimi speciali (ossia regimi che addebitano l’imposta in fattura ma sono caratterizzati da un particolare meccanismo forfetario di determinazione della detrazione spettante):  Il regime speciale di cui agli articoli 34 e 34-bis del D.P.R. n. 633 del 1972  Il regime di cui alla Legge n. 398 del 1991  Il regime relativo all’attività di intrattenimento di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 cui si applicano, agli effetti dell’IVA, le disposizioni di cui all’articolo 74, sesto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972  Il regime applicabile agli spettacoli viaggianti, nonché alle altre attività di cui alla tabella C allegata al D.P.R. n. 633 del 1972.
Infine, lo Split payment non si applica nemmeno ai seguenti tipi di operazioni:
 Le prestazioni di servizi rese alle PA i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a titolo di acconto (art. 25 del DPR 600/1973)
 Le operazioni certificate dal fornitore mediante rilascio della ricevuta o dello scontrino fiscale o mediante fattura semplificata (art. 21-bis del DPR 633/1972).

 

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