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Il travagliato percorso delle Province Siciliane

L’articolo 18 della L.R. 15 del 4 agosto 2015, al comma 3, riporta:

3. Le candidature per l’elezione del Presidente del libero Consorzio comunale e del Sindaco metropolitano sono presentate dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente quello della votazione, anche se festivi, presso l’ufficio elettorale.

 Mentre al comma 4:

4. Entro il diciottesimo giorno antecedente quello della votazione l’ufficio elettorale assegna, mediante sorteggio, un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di Presidente del libero Consorzio comunale o di Sindaco metropolitano. Tale numero rappresenta l’ordine con il quale i nominativi dei candidati a Presidente del libero Consorzio comunale ed a Sindaco metropolitano sono scritti nelle schede di votazione.

Nella pratica, ogni provincia siciliana, il 30 ottobre 2015 ha pubblicato nel proprio sito istituzionale e all’albo pretorio l’elenco degli elettori per l’elezione a sindaco metropolitano. Esaurita questa fase, nei giorni 8 e 9 novembre (comma 3), dalle ore 8.00 del 8 novembre, alle ore 12.00 del 9 novembre 2015, presso l’ufficio elettorale di ogni provincia siciliana, sono state presentate le candidature a sindaco metropolitano, e contestualmente, all’Albo pretorio, è stato pubblicato l’avviso sull’assegnazione, mediante sorteggio, del numero progressivo da assegnare a ciascun candidato, per l’ordine di iscrizione nelle liste. Il diciottesimo giorno antecedente corrisponde a mercoledì 11 novembre 2015. La data fissata per le elezioni, secondo quanto stabilito dalla Legge Regionale suddetta, è il 29 novembre 2015.

La legge regionale di cui parliamo però, è stata impugnata dal Consiglio dei Ministri con delibera del CDM, in data 5 ottobre 2015 Leggi i diversi profili di incostituzionalità.

A questo punto la Regione Sicilia, nella riunione del 10 novembre 2015, tenendo conto di quanto rilevato potrebbe fare una nuova legge con un solo articolo, conforme alla Legge nazionale (Delrio), oppure presentare ricorso alla Corte Costituzionale contro l’impugnativa del Consiglio dei Ministri. Quest’ultima strada che punterebbe sull’autonomia siciliana è quella che sembrerebbe preferire il Governatore Crocetta.

Resta da chiedersi però se questa autonomia prevista dallo Statuto Speciale può considerarsi illimitata. Un dato certo è che anche le regioni a statuto speciale sono soggette ai princìpi generali della Costituzione, che assegna allo Stato la tutela della stabilità finanziaria della repubblica e conseguentemente ne consente interventi speciali nel caso questa stabilità venga messa in discussione. Ecco, partiamo da qua.

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