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Canone RAI 2016

Il lato positivo è che nel 2016, dalle originarie 113 euro, il canone Rai costerà agli italiani soltanto 100 euro. Sembra che sarà pagato in unica soluzione nella prima bolletta enel successiva alla scadenza del termine per il pagamento. Ovviamente sono previste delle sanzioni fino ad un massimo di 600 euro  per chi non pagherà. In pratica lo Stato presume il possesso di un apparecchio televisivo per tutti i cittadini contribuenti che hanno stipulato un contratto per la fornitura di energia elettrica. Premesso che su tutte le bollette verrà addebitato a parte l’importo di 100 euro, chi sarà esente

dovrà dimostrare di non possedere apparecchi idonei alla ricezione di programmi radiotelevisivi. In ogni caso, prima di omettere il versamento, dovrà essere dimostrato di non possedere alcun televisore.

Lo scopo primario di questa legge di stabilità è quello di combattere l’evasione che si aggira intorno al 30%. Ecco un estratto della Legge di stabilità 2016:

Per l’anno 2016, la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato di cui al regio decreto -legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880 è pari, nel suo complesso, all’importo di euro 100.

2. Al regio decreto legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, secondo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

“La detenzione o l'utilizzo di un apparecchio si presumono altresì nel caso in cui esista una utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica. Allo scopo di superare le presunzioni di cui ai precedenti periodi, a decorrere dall’anno 2016, non è ammessa alcuna dichiarazione diversa da quelle rilasciate ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la cui mendacia comporta gli effetti, anche penali, di cui all’articolo 76 del medesimo decreto.”

b) all’articolo 1, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

“Il canone di abbonamento è, in ogni caso, dovuto una sola volta in relazione agli apparecchi di cui al primo comma detenuti o utilizzati, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica, come individuata dall’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.”;

c) all’articolo 3, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

“Per i titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica di cui ll’articolo 1, secondo comma, secondo periodo, il pagamento del canone avviene previo distinto addebito del medesimo sulle relative fatture, di cui costituisce distinta voce, emesse dalle aziende di vendita di energia elettrica.”.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, da adottare entro 45 giorni all’entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini, criteri e modalità per il pagamento e il riversamento all’erario dei canoni incassati dalle aziende di vendita dell’energia elettrica, eventualmente tramite un soggetto unico individuato dal medesimo decreto, per la rateizzazione del canone, per l’individuazione e comunicazione dei dati utili ai fini del controllo, per l’individuazione dei soggetti di cui al comma 4, nonché le altre disposizioni necessarie per l’attuazione del presente articolo e la disciplina transitoria. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione e di versamento dei canoni di cui al precedente periodo, si applicano, rispettivamente, gli articoli 5, comma 1, e 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

4. Per l’attuazione di quanto previsto dai commi 2 e 3 è autorizzato lo scambio e l’utilizzo dei dati relativi alle famiglie anagrafiche, alle utenze per la fornitura di energia elettrica, ai soggetti tenuti al pagamento del canone di abbonamento alla televisione nonché ai soggetti esenti, da parte dell’Anagrafe tributaria, dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, dell’Acquirente Unico Spa, del Ministero dell’Interno, dei Comuni, nonché di altri soggetti pubblici o privati che ne hanno la disponibilità.

5. Le autorizzazioni all’addebito diretto sul conto corrente bancario o postale rilasciate dai titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica si intendono estese al pagamento del canone di abbonamento televisivo, salvo contraria manifestazione di volontà dell’utente.

6. In caso di morosità e inadempimento del pagamento del canone, il gestore del servizio di fornitura di energia elettrica non è tenuto all’anticipazione del pagamento.

7. Resta ferma la disciplina vigente in materia di accertamento e riscossione coattiva e le disposizioni in materia di canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dall’ambito familiare.

8. In relazione a quanto previsto dal comma 292 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, l’eventuale maggior importo, derivante dalle disposizioni del presente articolo

– rispetto alla valutazione di euro 87.050.000 a decorrere dall’anno 2017

– di cui devono essere ridotte le somme da riversare alla RAI, come determinate sulla base dei dati del rendiconto del pertinente  capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato dell'anno precedente a quello di accredito, affluisce al Fondo per la riduzione della pressione fiscale.

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