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Sciopero Avvocati

"1) il diritto all'adesione individuale all'astensione collettiva dalle udienze ritualmente deliberata puo' essere esercitato dal difensore dell'imputato anche nel giudizio camerale;

2) per l'efficace esercizio di tale diritto e' necessario che il difensore comunichi espressamente anche la propria intenzione di partecipare al giudizio camerale;

3) la violazione di tale diritto integra una nullita' di ordine generale disciplinata dall'art. 180 c.p.p.;

4) quando il difensore sia presente, anche a mezzo di sostituto nominato ai sensi dell'art. 102 c.p.p., l'eventuale nullita' conseguente al rigetto della richiesta di rinvio in relazione alla proposta dichiarazione di adesione individuale all'astensione collettiva deve essere immediatamente eccepita;

5) la nullita' e' comunque sanata se la parte accetta gli effetti dell'atto nullo o si avvale delle facolta' al cui esercizio l'atto e' preordinato, proseguendo la partecipazione all'udienza ed esercitando le facolta' connesse. "

Cassazione VI penale n. 8943 del 11.2.2015

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