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Revoca dell'amministratore di condominio può anche essere tardiva

La revoca dell'amministratore di condominio può anche essere tardiva. Con questa decisione, il Tribunale di Taranto, in data 21 settembre 2015, ha deciso in Camera

di Consiglio la revoca di un amministratore di condominio, presentata da un condomino.

IL FATTO: Un amministratore non presenta il conto della gestione per due anni consecutivi, e più precisamente, per gli esercizi luglio 2012/giugno 2013 e luglio 2013/giugno 2014. A ottobre 2014 però convocava l’assemblea per l’approvazione del conto dei due esercizi, ma i condomini sorvolavano sul punto in discussione. Dopo la notifica del ricorso per la revoca giudiziale dell’amministratore, nel giugno 2015, l’assemblea approvava all’unanimità i conti dei due esercizi.

Questo però non esclude la gravità della violazione, né tanto meno fa venir meno il presupposto della revoca giudiziale.

Le ragioni sono diverse.

Leggiamo l’articolo 1129 a proposito della revoca:

“Può altresì essere disposta dall’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino…”, nel senso che la maggioranza, pur approvando il suo operato, non può escludere e quindi sanare, l’illecito commesso.

Inoltre non rendere il conto della gestione rientra tra le gravi irregolarità, poiché il termine per la presentazione non può andare oltre i 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

In più, nel caso esaminato dal Tribunale di Taranto, questo amministratore negli esercizi precedenti aveva sottoposto all’approvazione dell’assemblea due esercizi cumulativi, e quindi si delinea la recidività nel comportamento.

Con queste motivazioni, il Tribunale di Taranto accoglie il ricorso presentato da un condomino e revoca dalla carica l’amministratore. 

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