Si può definire posta elettronica certificata ogni sistema di posta elettronica che fornisce al mittente la conferma dell’invio e la notifica di avvenuta consegna dei documenti inviati.
Molto spesso i condomini chiedono se l’amministratore è obbligato ad avere una casella di posta elettronica certificata che può essere utilizzata nella normale corrispondenza tra questo e i condomini, al posto della classica raccomandata. Si pensi all’invio delle convocazioni d’assemblea con relativi allegati.
Il Decreto Legge 185/2008 nel regolamentare l’uso della Pec, ha introdotto l’obbligo per alcune categorie di soggetti di istituire una “sede elettronica” affiancata alla classica “sede fisica” dove recapitare tutti gli atti e i documenti a valore legale. L’articolo 16 comma 6 dello stesso decreto ha disposto che la Posta Elettronica Certificata sia obbligatoria per tutte le imprese costituite in forma societaria, per i professionisti iscritti agli ordini professionali e per le pubbliche amministrazioni.
Il Decreto Legge 179/2012 ha esteso l’obbligo dell’indirizzo di posta elettronica certificata anche alle ditte individuali.
L’amministratore di condominio non rientra nelle categorie di cui sopra e quindi non è obbligato ad avere la posta elettronica certificata, proprio perché non esistono albi o ordini professionali per questa forma di incarico. Se però l’amministratore di condominio è un geometra, o ingegnere, o avvocato o un professionista iscritto in questi albi, sussiste l’obbligo. Quindi tutti i professionisti iscritti ad un Ordine, Collegio o Albo hanno l’obbligo di attivare una casella di posta elettronica certificata. Idem per le società di persone o di capitali che svolgono attività di amministrazione condominiale dopo la pronuncia della Cassazione che ha dato il via libera con la sentenza n.22840 del 22 ottobre 2006 alla nomina delle persone giuridiche per l’amministrazione negli edifici.