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Il condomino che getta rifiuti nel giardino del vicino commette reato

Filippo (nome di fantasia) abita in un appartamento al piano terra con giardino, molto spesso violato a causa di oggetti provenienti dall’alto.

Per questi incresciosi fatti, Filippo ritiene responsabile il vicino soprastante che in più occasioni, è stato visto nel balcone nel momento in cui cadevano gli oggetti nel giardino, trasformando quest’ultimo in un ricettacolo di rifiuti. L’articolo 674 del codice penale recita: chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a euro 206. Viene così dato inizio ad un procedimento che dopo qualche anno approda in Cassazione. In tale sede, il vicino soprastante solleva questioni sull’attendibilità del denunciante, contestando che il giudizio si basa soltanto sulle sue dichiarazioni, non esistendo alcuna prova in grado di dimostrare la sua colpevolezza. In particolare, non si riesce a comprendere – secondo il vicino soprastante – come possa ritenersi attendibile Filippo, avendo quest’ultimo, un interesse diretto a ritenerlo colpevole, interesse legato al risarcimento dei danni richiesti, essendosi costituito parte civile, atteso che  è stato visto il soprastante nel balcone mentre cadeva l’oggetto nel giardino, ma non lanciare oggetti nel giardino dal suo balcone. Nel ricorso in Cassazione, il denunciato allega anche la documentazione da cui si evince che la proprietà non appartiene alla persona offesa e quindi non potevano esserci ipotesi di reato, in quanto gli oggetti non cadevano in alcuna proprietà della persona offesa. Il tribunale ha punito la reiterazione del reato, poiché il ricorrente era stato “protagonista” di altri procedimenti similari, e questa circostanza, sconosciuta a Filippo,  ha fatto si che il tribunale ritenesse certa la sua responsabilità nei continui lanci. A questo vanno aggiunte le foto fatte al giardino, oggetto di continui lanci di oggetti, che hanno indotto il Tribunale a ritenere responsabile il vicino soprastante che non poteva offrire alcuna garanzia sulla sua astensione dalla commissione di nuovi reati, alla luce anche delle altre pendenze giudiziarie “similari”.

Pertanto, per quanto sopra, la Cassazione respinge il ricorso. La sentenza è la n.44458 depositata in cancelleria il 4 novembre 2015.

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