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Il giudice può decidere l’assegnazione dei posti auto nelle aree comuni

In caso di disaccordo, se l'assemblea non vi provvede, l'assegnazione dei posti auto può essere decisa dal Giudice. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione. Questo il caso che ha affrontato.

 

Luca e Marco (nomi di fantasia) sono due fratelli che vivono nello stesso stabile. Col passare del tempo i rapporti tra i due si deteriorano e decidono di dividere la loro proprietà, ma non raggiungono un accordo unanime e così Luca cita in giudizio Marco chiedendo al giudice lo scioglimento della comunione esistente sul cortile (ai fini di parcheggio) o in alternativa che l’assegnazione da parte del Tribunale  dei posti auto, e lo scioglimento  della comunione relativa al sottotetto dividendo tra le parti. Marco non è d’accordo e si costituisce, chiedendo tramite legale il rigetto dell’istanza presentata da Luca. Il Tribunale, disposta una CTU, pur ritenendo l’indivisibilità del cortile adiacente, individua i posti e li assegna ai due, così come il sottotetto, dando ad ognuno dei fratelli l’autorizzazione di realizzare una parete divisoria, su consiglio del consulente tecnico.

Marco, non soddisfatto della decisione, presenta ricorso in appello, che però conferma la decisione del primo grado, e così si approda in Cassazione.

Il primo motivo di ricorso si fonda sul fatto che il giudice con la divisione ed assegnazione dei posti auto avrebbe creato un nuovo diritto reale, impedendo così a ciascun condomino l’uso estensivo della cosa comune. I Giudici della S.C. respingendo tale assunto, evidenziano che l’assegnazione di posti auto nel cortile comune costituisce una manifestazione del potere di regolamentare la cosa comune, potere che è consentito all’assemblea dei condomini e che ha lo scopo di rendere più ordinato e razionale l’uso della cosa comune. In caso di disaccordo, può essere richiesto al Giudice che dispone.

Altro motivo di ricorso si basa sulla realizzazione della parete divisoria del sottotetto che costituirebbe un impedimento all’accesso per eventuali riparazioni,  ed anche in questo caso viene sollevata la questione su un particolare ed atipico diritto reale. La S.C. evidenzia che non sussiste alcun impedimento all’accesso, in quanto ciascun condomino ha l’obbligo di consentire all’altro l’accesso per eseguire le riparazioni. Tale obbligo non scaturisce da un diritto reale sia esso particolare o atipico, ma trova il fondamento nel disposto dell’articolo 843:

Il proprietario deve permettere l’accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune.  Se l’accesso cagiona danno, è dovuta un’adeguata indennità. Il proprietario deve parimenti permettere l’accesso a chi vuole riprendere la cosa sua che vi si trovi accidentalmente o l’animale che vi si sia riparato sfuggendo alla custodia. Il proprietario può impedire l’accesso consegnando la cosa o l’animale.

La sentenza è la n.23118 depositata il  12 novembre 2015.

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