Lo stato di ripartizione del consuntivo riporta la situazione creditoria e debitoria di ogni condomino relativa all’esercizio di riferimento. Potrebbe però accadere che per l’inerzia dell’amministratore o degli stessi condomini, il credito vantato dal condominio diventi inesigibile per la prescrizione. Questo va assolutamente evitato specialmente per una questione di rispetto nei confronti dei condomini
virtuosi che pagano regolarmente le quote condominiali.
Al momento dell’approvazione da parte dell’assemblea del consuntivo con relativa ripartizione, i saldi passivi in esso contenuti, costituiscono, in caso di mancata estinzione e pagamento, un titolo per ottenere decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, nel rispetto dell’art.63 Disp.Att.Cod.Civ.
La prescrizione quinquennale delle quote condominiali trova il suo fondamento nell’art.2948, comma 4, del Codice Civile:
Si prescrivono in cinque anni:
1) le annualità delle rendite perpetue o vitalizie;
1-bis) il capitale nominale dei titoli di Stato emessi al portatore;
2) le annualità delle pensioni alimentari;
3) le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni;
4) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi
Di recente, con sentenza n.4489/2014, la Corte di Cassazione ha stabilito che trattandosi di spese condominiali, per loro natura periodiche, trova applicazione il disposto dell’articolo 2948 codice civile, n. 4 in ordine alla prescrizione quinquennale dei relativi crediti la cui decorrenza è da rapportarsi alla data della delibera di approvazione del rendiconto delle spese e del relativo stato di riparto. Quest’ultimo, infatti, costituisce titolo di credito nei confronti del singolo condomino, mentre è da escludersi che delibere successive, concernenti i crediti del condominio per successivi periodi di gestione e diversi titoli di spesa possano costituire un nuovo fatto costitutivo del credito.