Una sentenza del Tribunale
di Vicenza del 27 maggio 2015 ha stabilito che l’assemblea può deliberare una modifica al regolamento di condominio e consentire a condomini ed inquilini di parcheggiare l’autovettura davanti al garage o in prossimità, ma in modo tale da consentire il transito, senza che ciò comporti il mutamento della destinazione d’uso del bene comune. Tale delibera è da ritenersi legittima.
A seguito di un ricorso presentato ex art.1137, il Tribunale ha stabilito che la delibera impugnata non riconosce diritti reali ai singoli condomini, ma si è limitata a stabilire una ulteriore modalità di utilizzo dell’area comune, concedendo ai condomini la possibilità di parcheggiare le loro seconde auto nelle aree individuate, possibilità che non limita, né mette in discussione l’agevole passaggio, considerato lo spazio più che sufficiente a disposizione.