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Affittare il proprio appartamento ad una prostituta non è reato

Una bellissima canzone uscita nel 1960, scritta da Gino Paoli ed

interpretata da Mina, Connie Francis e da altri Artisti, si intitolava “Il cielo in una stanza” (Mogol-Gino Paoli), celebrazione dell’intimità e della confidenza di un “amore mercenario”, che viene richiamato dal soffitto viola tipico delle case chiuse. Bellissima la musica, bellissimo il testo, bellissima l’atmosfera…..bellissimo tutto.

Il cantautore genovese, comunque non è stato il solo a trattare l’argomento che è stato attenzionato addirittura dal 1927, con quella canzone che faceva “Noi siamo come le lucciole”,  per arrivare a De Andrè, Lucio Dalla, Lucio Battisti, Vasco Rossi e molti altri.

Tale premessa è doverosa perché una recentissima sentenza che sicuramente farà discutere,  riguarda il tema della presenza delle prostitute in condominio.

In sintesi il fatto: il 10 febbraio 2015 il giudice di un tribunale italiano aveva disposto il sequestro di tre appartamenti, di proprietà di un condomino, indagato per favoreggiamento della prostituzione, poiché tali unità immobiliari erano stati concessi in locazione a delle donne che esercitavano la prostituzione. Il ricorso in appello è stato rigettato, in quanto secondo le testimonianze dei conduttori il condomino proprietario era al corrente di ciò che avveniva all’interno dei locali di sua proprietà. A questo punto il condomino proprietario presenta ricorso in Cassazione che lo accoglie.

Per ciò che riguarda il reato di favoreggiamento della prostituzione la stessa Corte di Cassazione, con un orientamento ormai consolidato, ha chiarito che non si configura il reato di favoreggiamento se il proprietario concede in locazione l’appartamento ad una donna convivente con altre, il proprio appartamento dietro il pagamento di un canone di locazione, sebbene la donna eserciti per proprio conto la prostituzione. In particolare, se la locazione avviene a prezzo di mercato, la cessione di un appartamento ad un soggetto che vi esercita l’attività di prostituzione non configura il reato di favoreggiamento, sebbene le altre conduttrici ne fossero a conoscenza, perché la messa a disposizione dell’appartamento non configura un ausilio all’attività di meretricio, essendo necessario, ove si voglia dimostrare, una fattiva collaborazione da parte del proprietario che potrebbe essere la pubblicità, e quanto possa coadiuvare e collaborare la conduttrice. Né in primo, né in secondo grado, i giudici hanno riscontrato tale attività di collaborazione proprietario/conduttore. Per questo motivo viene accolto il ricorso e rinviato gli atti al Tribunale di primo grado per una diversa composizione e valutazione del procedimento.

La sentenza è la n.47594, depositata in Cancelleria il 2 dicembre 2015. E’ pur sempre una sentenza che si riferisce a quel determinato caso, ma costituisce un precedente.

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