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L’ente gestore autostrade può essere ritenuto responsabile del lancio di sassi in autostrada?

Ne abbiamo già sentito parlare. “I sassi sono stati lanciati dal ponte numero 3, nel comune di xxxxxxxx, colpendo delle vetture in transito sull’autostrada.

Le denunce sono state effettuate dagli automobilisti che si sono visti raggiungere da pietre mentre erano al volante delle proprie vetture”. Il lancio di un sasso ad una autovettura che viaggia in autostrada oltre 100 Km/h ha lo stesso effetto di un proiettile che viene sparato da un’arma in un’area affollata alla cieca.

Il proprietario di una di queste vetture, a causa dei danni e lesioni subiti in un incidente, a causa dei lanci di sassi da parte di ignoti, denuncia e cita in giudizio l’ente gestore autostrade, chiedendo un risarcimento.

Il tribunale, in prima battuta, accoglie la richiesta, condannando l’ente gestore che ricorre in appello. In tale sede, viene riformulata la sentenza, escludendo così la responsabilità dell’ente gestore. A questo punto l’automobilista incidentato e danneggiato ricorre in Cassazione.

Perché la Corte d’Appello ha riformulato la sentenza?  Perché in primo grado la domanda era stata qualificata come proposta ai sensi dell’articolo 2051 codice civile, che stabilisce che il danno causato da una cosa deve essere risarcito dal soggetto che la ha in custodia. Cade per esempio la tegola di un tetto per assenza di manutenzione e danneggia un veicolo parcheggiato. In questo caso, il proprietario dovrà risarcire il danno causato.

Nel caso della sassaiola in autostrada, il lancio di sassi, ad opera di ignoti, che ha avuto come conseguenza l’incidente e le lesioni dell’automobilista, non ha lasciato al gestore alcun margine d’intervento, né gli ignoti lanciatori sono stati agevolati dagli squarci presente nella rete peraltro facilmente scavalcabile. Il ricorrente comunque solleva la questione sul fatto che l’ente gestore non ha dimostrato che l’evento dannoso è scaturito da un caso fortuito, e che forse la Corte d’Appello non aveva considerato con la dovuta attenzione gli squarci presenti nella rete, ignorati dall’ente gestore per un’assenza di vigilanza.

La Suprema Corte ha considerato e condotto il comportamento criminale dei lanciatori di sassi come fortuito, escludendo la rilevanza causale degli squarci presenti sulla rete metallica, in quanto privi di efficienza causale.

In conclusione, per la Corte di Cassazione civile, sezione terza, sentenza n. 6095 del 26 Marzo 2015, l’ente gestore non è responsabile dei sassi lanciati in autostrada.

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