Chiunque, mediante schiamazzi
o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici , è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a trecentonove euro.
Si applica l'ammenda da centotre euro a cinquecentosedici euro a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità
Così recita l’articolo 659 del Codice Penale.
Il fatto: un condomino cita in giudizio il condomino soprastante per via dei continui rumori dovuti a trascinamenti di mobili, e allo sbattere di tappeti sulle ringhiere, lancio di oggetti, ecc. Al sottostante vengono dapprima riconosciute tutte le ragioni, condannando il soprastante, colpevole dei reati di cui all’articolo 659 e 674 del codice penale, alla pena di €.300,00 di ammenda, oltre il danno. Il soprastante, convinto però delle sue ragioni, presenta ricorso in Cassazione, chiedendo l’annullamento della sentenza.
Nel ricorso presentato viene lamentata un’erronea applicazione dell’articolo 659 cp, mancando le condizioni previste dalla legge, ossia l’assenza del disturbo a danno di una pluralità di persone; un’erronea applicazione dell’articolo 674, in quanto nessuna delle cose lanciate nel balcone del sottostante era idoneo ad arrecare molestie.
La Suprema Corte dichiara erronea la conclusione del Tribunale sull’applicazione dell’articolo 659 cp, in quanto è indispensabile, anche nel superamento dei limiti di tollerabilità, che il frastuono segnalato abbia l’attitudine a propagarsi in modo tale da disturbare una pluralità indeterminata di persone. Tale conclusione è da ritenersi coerente, riferendosi alla natura giuridica del bene protetto, individuabile nella quiete pubblica e non nella tranquillità del singolo soggetto.
Stessa conclusione sul lancio di oggetti, considerato che il concetto di molestia si riferisce al lancio di cose che possano arrecare fastidio, disagio, ecc., e comunque di turbamento della tranquillità e della quiete, produttive di impatto negativo anche psichico sulle normali attività di lavoro e di relazione di una determinata persona. Per questi motivi la sentenza n.49983 del 2015 annulla la sentenza del Tribunale impugnata.