Ciascun condomino può fare installare nelle parti comuni del condominio,
impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità. Ovviamente, quando possibile e se fattibile. Infatti l'articolo 1122 bis del Codice civile recita: "........È consentita l'installazione di impianti per la produzione di energia dafonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell'interessato". Lo stesso articolo dispone che le innovazioni ivi descritte possano essere fatte non solo dal condomino ma anche da "terzi",che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune. L'installazione sul tetto comune dell'edificio di alcuni pannelli fotovoltaici, per la produzione di energia elettrica o termica per uso personale, non necessita di alcuna autorizzazione a condizione che: - non comporti modifiche alle parti comuni - non pregiudichi la sicurezza e la stabilità dell'edificio - non alteri il decoro architettonico Va da sè che se non vengono rispettate le predette condizioni, o anche una delle predette, il condomino potrà comunque effettuare i lavori, ma soltanto con una preventiva delibera assembleare adottata con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti e 667 millesimi dell'edificio.