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Le fonti rinnovabili nel condominio degli edifici

 Ciascun condomino può fare installare nelle parti comuni del condominio,

impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità. Ovviamente, quando possibile e se fattibile. Infatti l'articolo 1122 bis del Codice civile recita: "........È consentita l'installazione di impianti per la produzione di energia dafonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell'interessato". Lo stesso articolo dispone che le innovazioni ivi descritte possano essere fatte non solo dal condomino ma anche da "terzi",che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune. L'installazione sul tetto comune dell'edificio di alcuni pannelli fotovoltaici, per la produzione di energia elettrica o termica per uso personale, non necessita di alcuna autorizzazione a condizione che: - non comporti modifiche alle parti comuni - non pregiudichi la sicurezza e la stabilità dell'edificio - non alteri il decoro architettonico Va da sè che se non vengono rispettate le predette condizioni, o anche una delle predette, il condomino potrà comunque effettuare i lavori, ma soltanto con una preventiva delibera assembleare adottata con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti e 667 millesimi dell'edificio.

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