Può accadere che l'assemblea
di condominio decida l'adeguamento dell'ascensore alle norme europee.
In tal caso, come va ripartita la spesa? Sulla questione esistono due distinti orientamenti: il primo mette l'adeguamento sullo stesso piano della manutenzione e, conseguentemente, applica il doppio criterio dell'articolo 1124 del Codice Civile (la prima metà per millesimi di proprietà, la seconda metà in proporzione dell'altezza di ciascun piano dal suolo). Il secondo orientamento esclude che le opere di adeguamento abbiano a che fare con l'utilizzo dell'impianto, e quindi tale spesa andrebbe effettuata nel rispetto dell'articolo 1123, comma 1, ossia in proporzione dei soli millesimi di proprietà.
Però quali impianti sono soggetti all'adeguamento normativo? Solo quelli costruiti prima del 1° luglio 1999, data di entrata in vigore del Dpr 162/99. Ciò significa che soltanto gli ascensori installati dopo il 1° luglio 1999 devono essere in possesso di determinati requisiti, tra cui l'allineamento obbligatorio al piano, l'illuminazione d'emergenza in cabina o l'installazione di dispositivi di comunicazione bidirezionali collegati a una centrale di soccorso.