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La ristrutturazione del portone va pagata anche da chi non lo utilizza

Così come le scale, anche i portoni di ingresso

sono oggetto di proprietà comune e quindi tutti i condomini sono tenuti a concorrere alle spese per la loro conservazione e sostituzione. Una sentenza della Cassazione del 1956, la n. 3644, aveva evidenziato che i portoni d'ingresso devono ritenersi dei beni comuni a tutti i condomini ai sensi dell'art.1117 del Codice Civile, indipendentemente dal loro utilizzo e quindi tale presunzione vale per i condomini la cui proprietà esclusiva è servita da ingresso indipendente , ribadendo successivamente che il portone d'ingresso dell'edificio costituisce proprietà comune fra tutti i condomini, pertanto, la relativa spesa di manutenzione e ricostruzione spetta a ciascun condomino proporzionalmente ai millesimi di proprietà.

E proprio qualche anno dopo, la Corte d'Appello di Milano con la sentenza del 3 luglio 1992 si è così espressa: anche i proprietari di unità aventi accesso autonomo dalla strada debbono concorrere  allee spese di manutenzione inerenti all'androne ed alle scale, in quanto costituiscono elementi necessari per la configurazione stessa del fabbricato ed in quanto rappresentano strumenti indispensabili per il godimento e la conservazione delle strutture di copertura, cui tutti i condomini sono tenuti per la salvaguardia della proprietà individuale e per la sicurezza dei terzi.

Quindi, in conclusione, il portone appartiene a tutti i condomini, salvo diverse disposizioni contenute nel regolamento contrattuale, compresi i proprietari dei negozi che vi accedono direttamente dalla strada.

Altra domanda: la sostituzione del portone è da considerarsi una innovazione? Nella quasi totalità dei casi, la sostituzione del portone non rappresenta una innovazione e l'intervento quindi può essere deliberato con la maggioranza dei partecipanti e i 500 millesimi del valore dell'edificio. Però, nel momento in cui il nuovo portone sia dotato di particolari sistemi di sicurezza, come allarmi, videocamere di sorveglianza, o qualunque cosa che ne stravolga in positivo l'originaria funzione e l'intervento comporti una modifica della struttura dello stabile, potrebbe essere necessario il quorum previsto per le innovazioni, ossia maggioranza degli intevenuti e due terzi del valore dell'edificio.

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