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Convenienza distacco centralizzato

  La riforma del condominio ha introdotto, all'articolo 1118 comma 4 del codice civile, un capoverso

 che dispone come il singolo condomino possa rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma.

A meno che il regolamento contrattuale non precisi il contrario, il proprietario di un appartamento può dunque decidere di distaccarsi dal riscaldamento centralizzato, ma è in ongi caso tenuto a informare l'amministratore e a dimostrare, con apposita perizia redatta da un tecnico specializzato che l'intervento non creerà disagi o aggravi di spesa per gli altri condomini. Oggi, tuttavia, con l'introduzione della contabilizzazione obbligatoria, il distacco del singolo dall'impianto centralizzato ha perso convenienza, dal momento che il nuovo sistema porta a una ripartizione delle spese in base al consumo effettivo.

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