Viene citato in giudizio un amministratore che durante la gestione 2015/2016 aveva inserito nel consuntivo un importo a titolo di compenso per amministrazione straordinaria, riguardante i lavori di adeguamento dell’autorimessa condominiale. La richiesta del Condomino riguardava la restituzione del suddetto importo a favore del condominio, oltre il risarcimento del danno per cattiva gestione.
L’amministratore, dal canto suo, precisava che l’approvazione del consuntivo con delibera assembleare del 30/11/201, aveva legittimato la richiesta dei compensi “straordinari” per l’attività extra svolta in favore del condominio.
Il Tribunale ha ribadito che nel rispetto dell’art.1129, il compenso dell’amministratore viene deliberato in sede di nomina, a pena di nullità della stessa, precisando nel contempo che l’eventualità di richiedere compensi straordinari deve essere specificata in sede di preventivo, o quanto meno, nelle successive conferme, e che in ogni caso, il compenso richiesto dall’amministratore in sede di nomina è omnicomprensivo, nel senso che riguarda la sua intera attività di gestione, non potendo richiedere ulteriori compensi per lo svolgimento di lavori o attività connesse alla vita condominiale. Inoltre, oltre a non risultare alcuna approvazione da parte dell’assemblea del compenso richiesto, l’amministratore non ha provato di avere presentato il preventivo del proprio compenso al momento della nomina e nelle successive conferme, facendo venir meno così, il diritto al compenso per i lavori straordinari all’autorimessa condominiale.
Per quanto riguarda la richiesta del risarcimento danni richiesto dal Condomino proprietario, non essendo provata, è stata respinta.