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Il medico in turno di pronta disponibilità non può rifiutarsi di visitare il paziente ritenendo che non ce ne sia urgenza

Il medico in turno di pronta disponibilità non può rifiutarsi di visitare il paziente ritenendo che non ce ne sia urgenza. Così ha deciso la Cassazione con sentenza n.45928, depositata il 19 novembre 2015.

Il fatto: Un medico di pronta reperibilità ha avuto contestato l’articolo 328 codice penale che recita: Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta  un atto del suo ufficio  che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a milletrentadue euro. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa
. Tale contestazione comporta la condanna a 4 mesi di reclusione. Il medico di pronta reperibilità, specialista in ortopedia e traumatologia, ha rifiutato, la notte tra il 25 e 26 aprile 2008 di visitare una piccola  paziente di 9 anni inviata dall’Ospedale di Tortona per una frattura scomposta al gomito ed una frattura composta al polso, dovute a caduta. Arrivata al Pronto Soccorso, il medico presente ha cercato invano di mettersi in contatto con lo Specialista Ortopedico che doveva essere reperibile, non era presente in ospedale, né  rispondeva all’utenza telefonica. Finalmente un’infermiera riesce a contattarlo e viene disposto il ricovero. Prima della mezzanotte la piccola paziente giunge in reparto, dove però manca il medico specialista che contattato telefonicamente impartisce le opportune disposizioni al personale di turno, anticipando l’intenzione di operare l’indomani mattina. Lo specialista che era stato contattato telefonicamente però dichiara di essere stato presente nel reparto e di avere provveduto personalmente a visitare il paziente ed avere posto in essere le prime misure per la preparazione dell’arto fratturato. Il Legale, in sede di appello, basa la difesa e chiede l’assoluzione sul fatto che  erano state impartite le disposizioni terapeutiche per la preparazione dell’intervento dell’indomani, che non era stato registrato alcun aggravamento delle condizioni della paziente e che lo stesso intervento era perfettamente riuscito. Ecco invece quanto rilevato dalla Corte d’Appello: il medico ha disatteso un atto dovuto, che era quello di recarsi in ospedale senza ritardo alcuno, in presenza dell’importanza delle fratture, come si evince dalle disposizioni impartite. Quindi la paziente doveva essere visitata. Quest’ultimo aspetto è estremamente importante, vista la falsa dichiarazione del medico sulla presenza dello Specialista ortopedico, e in quest’ottica è ininfluente che non vi siano state conseguenze negative sulla salute della paziente per questo tipo di condotta.

Da qui scaturisce da parte del Legale la “necessità” di ricorrere in Cassazione, ritenendo che sia stato applicato erroneamente l’articolo 328 sopra menzionato. Si sostiene l’attivazione immediata sull’urgenza del caso e la programmazione dell’intervento per l’indomani mattina, ossia che non poteva essere fatto più di quanto lo era stato. La dichiarazione dell’indomani sulla falsa presenza dello specialista non andrebbe considerata, riferendosi soltanto all’attivazione immediata di tutte le procedure del caso, visto che erano state anche fornite le opportune indicazioni sull’intervento operatorio. Quindi, secondo il Legale, il reato di rifiuto in atti d’ufficio si perfezionerebbe nel momento in cui, dal rifiuto della prestazione del Medico di pronta reperibilità – soggetto alle norme del DPR 348/83 -, deriverebbe un pericolo di conseguenze dannose della salute del paziente.

La Corte di Cassazione:

Qual è la finalità del DPR citato? Il medico di pronta reperibilità deve garantire una efficace assistenza, integrativa, con il medico di guardia e ciò presuppone una reale reperibilità a carico del primo, oltre l’immediato intervento presso il reparto entro i termini tecnici prefissati, una volta che dalla sede ne sia stata sollecitata la presenza. Ne consegue che il medico di pronta reperibilità, non può sottrarsi alla chiamata, non ritenendo che secondo il suo giudizio non sussisterebbero i presupposti per l’invocata emergenza.

Lo stesso articolo 25 del DPR 348/83:

 Il  servizio  di  pronta  disponibilita'  e'  caratterizzato  dalla immediata reperibilita' del dipendente e dall'obbligo per  lo  stesso di raggiungere il presidio  nel  piu'  breve  tempo  possibile  dalla chiamata, secondo intese da definirsi in sede locale.

La conseguenza è che il rifiuto penalmente rilevabile con l’articolo 328 cp si consuma violando l’obbligo e quindi la responsabilità non è collegata  alla effettiva ricorrenza della necessità dell’intervento del medico.

 

Il ricorso è stato rigettato e la sentenza n.45928 è stata depositata in cancelleria il 19 novembre 2015.

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