mod_eprivacy

Modifica verbale assemblea dopo chiusura

Una questione condominiale relativa ad un'assemblea del febbraio 2001 è approdata in Cassazione ed è stata definita nel marzo 2015 con sentenza n.6552. La questione riguardava delle correzioni eseguite sul verbale dopo la chiusura dell'assemblea previa lettura e conferma. I condomini ricorrenti lamentavano che la copia del verbale ricevuta fosse difforme da quanto si era scritto originariamente,

in modo particolare per delle correzioni sui millesimi con riguardo ai  voti favorevoli e sulla presenza erronea di una proprietaria, al posto di un'altra. In più veniva contestata una ripartizione avvenuta con millesimi di proprietà, anzichè posta a carico dei relativi proprietari, riguardando balconi e frontalini. In primo grado,il Tribunale di Torino, con sentenza n.31450 del 2004  invalidava la delibera nella parte attinente la ripartizione e condannava il Condominio al pagamento delle spese giudiziali. La Corte d'Appello, alla quale il Condominio aveva presentato ricorso, nel confermare la decisione adottata in primo grado, con sentenza n.444 del 2007, rigettava le richieste dei condomini ricorrenti e li condannava al pagamento della somma versata dal Condominio, in virtù della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, oltre al pagamento delle spese processuali. Nel 2013 la questione arriva alla Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito che il verbale dell'assemblea condominiale rappresenta la descrizione di quanto è avvenuto in una determinata riunione e da esso devono risultare tutte le condizioni di validità della deliberazione, senza incertezze o dubbi, non essendo consentito fare ricorso a presunzioni per colmarne le lacune; esso deve, pertanto, contenere l'elenco nominativo dei partecipanti intervenuti di persona o per delega, indicando i nomi dei condomini favorevoli e di quelli dissenzienti, con i rispettivi valori millesimali, perché tale individuazione è indispensabile per la verifica della esistenza dei quorum prescritti dall'art. 1136 c.c. Tuttavia - continua la Corte - eventuali interventi correttivi meramente materiali apportati al verbale successivamente alla chiusura dell’assemblea su disposizione del Presidente e con l’esecuzione da parte del segretario non comportano l’invalidità della relativa delibera allorquando le rettificazioni – comunque controllabili successivamente – non abbiano inciso significativamente sul computo della maggioranza richiesta per l’assunzione della delibera stessa, nel senso che non l’abbiano, in ogni caso, fatta venir meno.

E così il ricorso è stato rigettato.

Cerca nel sito e premi INVIO

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com