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Condannato per sequestro di persona il padre che rinchiude la figlia per contrastare le sue scelte amorose

Va condannato per sequestro di persona il padre che rinchiude la figlia per contrastare le sue scelte amorose. Articolo 605 del codice penale:

Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni.La pena è della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto è commesso:

1) in danno di un ascendente, di un discendente o del coniuge;

 2) da un pubblico ufficiale ………….etc.

Il fatto.  Un uomo tiene la figlia prigioniera in un capannone in quanto le scelte sentimentali di questa contrastano con la volontà dei familiari. Le urla ed i pianti vengono però sentiti da un Carabiniere di passaggio che – grazie al cielo –interviene in difesa della ragazza prigioniera, rendendosi conto che la porta del capannone può essere aperta soltanto dall’esterno. Aspetta il padre e procede all’arresto, liberando la ragazza.

A sua difesa, il padre “carceriere” sostiene che vivere all’interno del capannone è stata una scelta autonoma della figlia e che comunque era possibile uscire in qualunque momento. Poco importa se all’interno c’erano le sbarre e la serratura dall’interno non funzionava.

Dopo un primo grado di giudizio e l’appello di condanna per il padre “carceriere”, il procedimento approda in Cassazione. Il caso viene esaminato considerando come difesa le convinzioni religiose della famiglia essendo originari dell’Egitto. Vero è che in tema di convinzioni religiose è da ritenersi rinunciabile una certa sfera di libertà personale, ma soltanto nel momento in cui tale rinuncia non sia viziata da violenza o minaccia. In questo caso non c’è stato alcun consenso da parte del padre  che esercita una forte pressione psicologica sulla figlia anche insultandola e sottraendo il passaporto.

La stessa Cassazione penale sez. V  14 ottobre 2014 n. 49610: Integra il delitto di sequestro di persona la condotta di colui che costringe la vittima, con violenza o sotto minaccia, a salire su un'automobile, in quanto ai fini dell'integrazione del detto delitto è sufficiente che vi sia stata in concreto una limitazione della libertà fisica della persona, in modo da privarla della capacità di spostarsi da un luogo all'altro, a nulla rilevando la durata dello stato di privazione della libertà, che può essere limitato anche ad un tempo breve.

Pertanto il ricorso viene respinto con la sentenza n. 39197/15 Corte di Cassazione, VI sez. penale.

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