Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 735/2015, ha accolto il ricorso proposto dall’ANAI (Associazione nazionale avvocati italiani) per la riforma dell’ordinanza cautelare del T.A.R. del Lazio, sezione prima, n. 151/2015, concernente il nuovo regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi, ritenendo condivisibili le censure dei ricorrenti che evidenziano il contrasto tra la disciplina dettata dalla legge n. 247 del 31 dicembre 2012 e il regolamento impugnato in merito alla tutela delle minoranze che, in un ente pubblico di carattere associativo, ben rifluiscono sui temi dell’imparzialità dell’amministrazione, di cui all’art. 97 comma 2 della Costituzione.
Ad avviso dei giudici il limite di voti (due terzi) di cui all’art. 28 comma 3 della citata legge è da considerarsi insuperabile, ferma restando la possibilità di prevedere, entro tale limite, modi di espressione delle preferenze ulteriori tese a salvaguardare le differenze di genere, come nel sistema già vagliato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 14 gennaio 2010.
Infine il Consiglio di Stato ha considerato che le esigenze cautelari vantate dalle parti appellanti ben possono essere tutelate, anche in considerazione del diverso sviluppo delle fasi procedimentali nelle diverse sedi e delle già avvenute elezioni, sollecitando la decisione nel merito, a norma dell’art. 55 comma 10 del c.p.a.
Per tali motivi ha accolto l’istanza cautelare di primo grado ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito da parte del Tar Lazio.