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Incarichi dirigenziali soggetti esterni all'amministrazione

TAR Lazio, sez. I ter, 3/3/2015 n. 3670

Ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali, l'art. 19 del D.Lgs. n.165/2001, stabilisce che gli incarichi dirigenziali a soggetti esterni all'Amministrazione possono essere conferiti: - fornendone esplicita motivazione; - rendendo conoscibili al personale interno (mediante pubblicazione dell'avviso) il numero, la tipologia e i criteri per l'affidamento degli incarichi; - dopo aver accertato che la professionalità richiesta non sia rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione. L'impossibilità di rinvenire professionalità nei ruoli dell'Amministrazione deve intendersi nel senso che la ricerca all'esterno deve seguire l'accertamento del possesso dei requisiti richiesti in capo a soggetti già appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione e, quindi, anche tra i funzionari direttivi di categoria D, in caso di vacanza in organico di personale dirigenziale. In questo senso depone l'uso del plurale "ruoli" sicché, la norma va riferita sia al ruolo dirigenziale (che va sondato in via principale) che a quello del personale direttivo (che va preso in considerazione in via subordinata), anche al fine di ridurre le spese dell'Amministrazione evitando, ove possibile, il ricorso a professionalità esterne, in linea con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

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