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Obbligo di fedeltà congiugale e addebito della separazione

Il nostro matrimonio è finito………

. Ti lascio……….. Io non tornerò indietro…….. Hai sbagliato tu…………….Sembra una storia di “Alta Infedeltà” (Real Time) e lo è, ma dal punto di vista legale è sufficiente a determinare quello che si chiama “addebito della separazione”, a carico di chi ha commesso il tradimento, e dovrà essere quest’ultimo a dimostrare che tale condotta si è determinata in base a delle circostanze, in assenza delle quali non si sarebbe determinata. In sostanza è il principio espresso nella ordinanza n.7057 del 2015 della III Sezione, Cassazione Civile. I soggetti coinvolti non sono Enzo e Lucia di “Alta Infedeltà”, diventati famosi per avere,  lui pubblicato sul “Corriere della Sera” i tradimenti della ex moglie,  e lei “i tradimenti dell’ex marito”.

Il fatto. La Corte d’Appello respinge il ricorso di una moglie contro la sentenza in primo grado che le aveva addebitato la separazione, oltre alla revoca del provvedimento di corresponsione dell’assegno di mantenimento, e dell’assegno alimentare,  ritenendo che il rapporto tra i coniugi non poteva più proseguire per violazione del dovere di fedeltà da parte dell’ex moglie, la quale non sarebbe stata in grado di fornire prova alcuna sull’anteriorità della crisi, rispetto all’accertato tradimento. La vicenda ha origine nel 2001 quando l’ex marito deposita una prima domanda di separazione giudiziale, che quasi subito ritira, nel miraggio di una apparente riconciliazione. Nel 2004 l’ex moglie denuncia l’ex marito per lesioni e maltrattamenti chiedendone il rinvio a giudizio. Peccato che il certificato medico riportasse un trauma cranico da corpo contundente risalente all’anno 2000, quindi anteriore e certamente non attinente alla fattispecie esaminata. La Corte, inoltre, non riconosce la necessità della corresponsione di un assegno alimentare, in assenza di prova dimostrante lo stato di necessità e soprattutto l’impossibilità della ex moglie di provvedere al proprio mantenimento. Nel  ricorso in Cassazione l’ex moglie cerca di dimostrare, senza riuscirci, che la relazione extraconiugale sia stata causata dalla disgregazione del suo matrimonio, già in crisi dal 2001, quando l’ex marito presentò la prima istanza di separazione, lamentando inoltre il fatto che la Corte d’Appello non abbia tenuto conto del comportamento violento dell’ex marito. I giudici della Suprema Corte hanno ritenuto fondamentale in tema di addebito della separazione personale l’obbligo di fedeltà coniugale, la cui inosservanza rappresenta una grave violazione che determina l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra coniugi e che quindi può ritenersi come una circostanza sufficiente a giustificare l’addebito al coniuge responsabile. Conclusione: ricorso rigettato.

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