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Cassazione

Sopraelevazione in condominio

Così recita l'articolo 1127 del codice civile:

l proprietario dell'ultimo piano dell'edificio può elevare nuovi piani o nuove fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal titolo. La stessa facoltà spetta a chi è proprietario esclusivo del lastrico solare.
La sopraelevazione non è ammessa se le condizioni statiche dell'edificio non la consentono .
I condomini possono altresì opporsi alla sopraelevazione, se questa pregiudica l'aspetto architettonico dell'edificio ovvero diminuisce notevolmente l'aria o la luce dei piani sottostanti .
Chi fa la sopraelevazione deve corrispondere agli altri condomini un'indennità pari al valore attuale dell'area da occuparsi con la nuova fabbrica, diviso per il numero dei piani, ivi compreso quello da edificare, e detratto l'importo della quota a lui spettante . Egli è inoltre tenuto a ricostruire il lastrico solare di cui tutti o parte dei condomini avevano il diritto di usare.

Cosa si intende per nuovi piani o nuove fabbriche? Il recupero dei sottotetti rientra in questa categoria? La semplice modifica di un sottotetto può essere considerata sopraelevazione?

Una risposta ha cercato di fornirla la Cassazione a sezioni unite, con la sentenza n.16794/2007, chiarendo che si è in presenza di sopraelevazione ex art. 1127 c.c., laddove non ci si limiti a modificazioni soltanto interne contenute negli originari limiti del fabbricato, anche se già con la sentenza 1498/1998, la stessa Cassazione aveva affermato il caso in cui “non ci si limiti alle modificazioni interne del sottotetto nell’ambito dei limiti strutturali originari del fabbricato, ma ci si adoperi nel superamento di tali limiti strutturali attraverso l’innalzamento dell’originaria altezza dell’edificio e lo spostamento in alto della copertura del fabbricato”.

L'orientamento della Cassazione non è però stato univoco. Infatti la sentenza 6643 del 22 maggio 2000, considerando dei lavori di innalzamento di circa 60 centimetri dalla falda del tetto e dei soffitti, ha ritenuto la sopralevazione sussistente per il caso di costruzione di uno o più nuovi piani, sopra l'ultimo piano dell'edificio, indipendentemente dal rapporto dell'altezza, contrasto da non sottovalutare, specie nel periodo particolare del recupero dei sottotetti.

Per ovviare a questa diversità di vedute, la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite.

Cosa intende la legge per ultimo piano?

Nelle case dove è presente il tetto, l'ultimo piano da considerare non è il piano normale, bensì il sottotetto. Ciò significa che il diritto a sopraelevare spetta ai proprietari di soffitti, solai e abbaini e non ai proprietari del piano sottostante. Se l'ultimo piano appartiene a più condomini, ognuno potrà sopraelevare solo nella colonna d'aria  soprastante la porzione di proprietà esclusiva, anche singolarmente.

 

 

 

Sinistro e risarcimento agli eredi

"La persona che, dopo essere stata ferita, perda la vita a causa delle lesioni, puo' acquistare e trasmettere agli eredi il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale consistito nella sofferenza morale provata tra l'infortunio e la morte solo se, in tale periodo di tempo, sia rimasta lucida e cosciente. Pertanto, ove la morte segua di poche ora il verificarsi del sinistro, senza che la vittima sia stata cosciente in tale intervallo di tempo, ai congiunti non spetta il risarcimento del danno morale "iure hereditatis". Cass, Sentenza n. 2564 del 22/02/2012 In caso di morte che segua le lesioni dopo breve tempo, la sofferenza patita dalla vittima durante l'agonia e' autonomamente risarcibile non come danno biologico, ma come danno morale "jure haereditatis", a condizione pero' che la vittima sia stata in condizione di percepire il proprio stato, mentre va esclusa anche la risarcibilita' del danno morale quando all'evento lesivo sia conseguito immediatamente lo stato di corna e la vittima non sia rimasta lucida nella fase che precede il decesso.Cass..n. 28423 del 28/11/2008 Il quinto motivo di ricorso ,erroneamente indicato con il numero 4 ,ha ad oggetto la liquidazione delle spese di appello ed e' assorbito a seguito della presente decisione.
La sentenza va cassata in relazione al quarto motivo limitatamente alla decisione sul danno biologico trasmissibile agli eredi ed il giudizio e' rinviato ad altra sezione della Corte di appello di Napoli che provvedera' anche alle spese del giudizio di cassazione." Fonte: Cassazione

Sciopero Avvocati

"1) il diritto all'adesione individuale all'astensione collettiva dalle udienze ritualmente deliberata puo' essere esercitato dal difensore dell'imputato anche nel giudizio camerale;

2) per l'efficace esercizio di tale diritto e' necessario che il difensore comunichi espressamente anche la propria intenzione di partecipare al giudizio camerale;

3) la violazione di tale diritto integra una nullita' di ordine generale disciplinata dall'art. 180 c.p.p.;

4) quando il difensore sia presente, anche a mezzo di sostituto nominato ai sensi dell'art. 102 c.p.p., l'eventuale nullita' conseguente al rigetto della richiesta di rinvio in relazione alla proposta dichiarazione di adesione individuale all'astensione collettiva deve essere immediatamente eccepita;

5) la nullita' e' comunque sanata se la parte accetta gli effetti dell'atto nullo o si avvale delle facolta' al cui esercizio l'atto e' preordinato, proseguendo la partecipazione all'udienza ed esercitando le facolta' connesse. "

Cassazione VI penale n. 8943 del 11.2.2015

Rimozione veranda difforme

"il nuovo corpo di fabbrica realizzato sul terrazzo nel seguente modo:

"nulla ha a che fare con la composizione prevista dal progettista, è posto in maniera occasionale rispetto a quella previsione, incombe sulla facciata principale"."

...

"A fronte di una descrizione fattuale così eloquente a nulla valeva la riduttiva valutazione personale data dal consulente, che ha aggiunto la frase riportata testualmente supra sub 3. Il tribunale prima, e la Corte di appello in seguito, hanno del tutto logicamente trascurato quella frase, unica su cui il ricorso fa leva , giacchè trattasi di apprezzamento generico, del tutto contraddittorio rispetto alla precedente descrizione fattuale, che è ancorata invece ai caratteri architettonici dell'edificio ed idonea quindi a esprimere la dannosità concreta del manufatto."

Cassazione II civile del 5.2.2015, n. 2109

Matrimonio omosessuale

La legittimita' costituzionale e convenzionale della scelta del legislatore ordinario in ordine alle forme ed ai modelli all'interno dei quali predisporre per le unioni tra persone dello stesso sesso uno statuto di diritti e doveri coerente con il rango costituzionale di tali relazioni conduce ad escludere il fondamento delle censure prospettate, non solo sotto il profilo della creazione giurisprudenziale dell'unione coniugale tra persone dello stesso sesso, risultando tale operazione ben diversa da quella consentita (Cass. 4184 del 2012) di adeguamento ed omogeneizzazione nella titolarita' e nell'esercizio dei diritti, ma anche delle prospettate censure d'incostituzionalita'

Cassazione I civile del 30 ottobre 2014 9 febbraio 2015, n. 2400

 

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